Il famoso art. 634-bis del Codice penale col nuovo reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” approvato dalla Camera ed all’esame del Senato fa storcere il naso a parte della dottrina giuridica.
Riferendosi pure a tutte le altre misure previste dal pacchetto legislativo, leggiamo di “criminalizzazione del dissenso” di “stretta liberticida” di “accezione repressiva della sicurezza, distante dal disegno costituzionale” etc. etc. : tuttavia del rilievo pure costituzionale della proprietà privata (all’art. 42, comma 2°) poco o niente si dice.
Profili di irragionevolezza, motivazioni di carattere sistematico e tutte le varie ricostruzioni teoriche offerte sono distanti anni luce dalla realtà di ogni giorno: nelle aule dei Tribunali, Uffici notifiche, Organismi di Mediazione ed altri, il diritto alla proprietà immobiliare è costantemente violato in spregio tutti i principi citati, come effettività, come tempi e come costi.
I proprietari degli immobili che pagano imposte e contributi e sui quali grava il costante e puntuale dovere di mantenimento e presidio dei beni, devono rispondere immediatamente “presente” alla responsabilità ma devono attendere sine die sulle loro facoltà.
Interessante pure l’ipotesi del nuovo art. 321-bis del codice di procedura penale “Reintegrazione nel possesso dell’immobile.
A riprova della crucialità della tutela del diritto immobiliare e degli attori che intorno vi gravitano, segnaliamo che dopo più di un anno dalla nuova convenzione tra Ministero Giustizia ed Agenzia Entrate sulla ricerca telematica dei beni da pignorare, in favore dei creditori istanti coi loro Avvocati, sono oggi visualizzabili ulteriori informazioni sugli atti del registro, in particolare, proprio sui contratti di locazione.
Con la fruizione di tali informazioni, si renderà più efficace lo strumento della ricerca ed i proprietari di immobili, come i titolari di diritti reali di godimento, saranno come sempre richiamati ma non saranno lasciati soli !

